COMUNICATO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PERDA SONADORA -IL NOME DEL CABUDANNE É TUTELATO-

In data 22/01/2026 il Segretario Comunale del Comune di Seneghe ha adottato la Determina n. 7, con la quale sono stati affidati alla società Ilisso Edizioni Srl servizi di progettazione, direzione scientifica e fornitura di contenuti di vario tipo per un’esperienza culturale presso la Casa della Cultura di Seneghe, per un totale di €108.379,00.

In questi atti il progetto è esplicitamente identificato con il Codice Locale di Progetto (CLP) “2.1_SENEGHE_CABUDANNEPOETAS”.

La denominazione del marchio dell’Associazione viene utilizzata per definire l’oggetto del servizio.

Perda Sonadora ETS organizza il festival Cabudanne de sos Poetas dal 2005 e ne detiene il marchio, che è stato regolarmente registrato nel 2023.

Per questo motivo, in data 26/01/2026, l’associazione, al fine di tutelare il festival da un potenziale pregiudizio al carattere distintivo del marchio e alla sua rinomanza, ha inviato via PEC una lettera di diffida ai soggetti interessati.

Nella suddetta invita il Comune a:

  • Provvedere alla rettifica immediata e integrale di tutti gli atti amministrativi e tutti i materiali che contengono il nostro marchio;
  • Rimodulare le attività progettuali in modo da escludere ogni riferimento alla nostra denominazione;
  • Condividere la copia di tutti i documenti amministrativi relativi al progetto indicato per garantire la tutela dei nostri diritti di titolari.

A questa diffida non è seguita alcuna risposta da parte del Comune di Seneghe. Di conseguenza, abbiamo scelto di avviare un ricorso al TAR in data 20/02/2026. 

Quattro giorni dopo, il Comune di Seneghe ha richiesto al Ministero della Cultura l’autorizzazione alla variazione del CLP, ottenendo il relativo nulla osta il 25 febbraio 2026. Con determinazione n. 15 del 26/02/2026, il Comune ha rettificato la denominazione del CLP, sostituendo la dicitura “2.1_SENEGHE_CABUDANNEPOETAS” con “2.1_SENEGHE_TRADIZIONECANTO”. 

Dopo la modifica del CLP da parte dell’amministrazione, avvenuta senza attendere la pronuncia del TAR, il legale dell’associazione ha richiesto al TAR la cessazione della materia del contendere. 

La sentenza del TAR Sardegna, Sezione II, del 11 marzo 2026, resa nel ricorso R.G. n. 238/2026, dichiara il ricorso improcedibile. Il TAR afferma che il giudizio non si è chiuso perché il Comune ha annullato l’atto, ma in quanto l’associazione non aveva più interesse a proseguire. 

È importante chiarire il significato del termine improcedibilità, utilizzato impropriamente dalla stampa locale. Quella espressa dal TAR non equivale a una valutazione di infondatezza del ricorso, né esclude che la pretesa originaria fosse fondata. Al contrario, essa prende atto del fatto che l’interesse dell’associazione è venuto meno proprio perché, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha modificato gli atti oggetto di contestazione. In questo senso, il giudizio di improcedibilità del TAR conferma che il risultato perseguito con il ricorso è stato raggiunto. L’intervento correttivo è avvenuto, anche se solo in seguito all’avvio del giudizio: l’associazione si ritiene soddisfatta

Il passaggio più significativo della sentenza è quello in cui si sostiene che l’utilizzo del marchio registrato costituiva soltanto una denominazione usata ai fini della formalizzazione contabile del progetto, un progetto non effettivamente riferibile a Perda Sonadora ETS. In altre parole, il TAR riduce l’intera vicenda a un “mero equivoco” tecnico legato al CLP, ritenendo che quel riferimento non fosse idoneo a produrre una lesione concreta nella sfera giuridica dell’associazione. 

Ma proprio qui sta il punto centrale.

Tutto dipende da come si legge questa affermazione. Perché se davvero si è trattato di una mera incomprensione formale, allora ci si deve domandare per quale ragione il Comune non abbia chiarito immediatamente la questione, senza costringere l’associazione ad agire in giudizio.

L’associazione, infatti, aveva già chiesto la modifica dell’atto senza ricorrere al giudice, inviando una PEC di diffida per l’uso del marchio registrato, senza ottenere alcuna risposta. Dunque, non è vero che il giudizio si sarebbe potuto evitare in astratto: il tentativo di evitarlo c’è stato concretamente, ed è rimasto senza riscontro.

Il vero problema sta nel comportamento dell’amministrazione, che ha lasciato irrisolta la questione fino a quando non è stato proposto il ricorso al TAR. Solo a quel punto l’amministrazione è intervenuta, con la determinazione n. 15 del 26 febbraio 2026, con la quale ha disposto la rettifica delle determinazioni n. 7 e n. 8 del 22 gennaio 2026 e la modifica della denominazione del CLP. Ed è proprio questo il dato politico e amministrativo che conta: non il modo in cui il TAR ha qualificato tecnicamente la chiusura del giudizio, ma il fatto che l’amministrazione abbia atteso il contenzioso prima di fare ciò che avrebbe potuto e dovuto fare prima.

Il punto critico, quindi, è che un’associazione è stata costretta a sostenere il costo di un avvocato e del contributo unificato a causa della mancata volontà o, comunque, della mancata tempestività del Comune nel correggere un atto che era stato formalmente contestato.

Questo aggrava la responsabilità dell’amministrazione anche sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche, pari a € 11.495,95, per l’assistenza legale del Comune, in una vicenda che avrebbe potuto essere chiusa prima e senza processo.

Il punto, dunque, non è soltanto giuridico: è anche istituzionale, politico e morale. Perché quando un’amministrazione costringe un’associazione a rivolgersi al TAR per ottenere una correzione facilmente realizzabile, la responsabilità della spesa e del conflitto non può essere scaricata su chi ha agito per tutelarsi.

Il fatto che il TAR utilizzi formule che evitano la condanna alle spese per la pubblica amministrazione è qualcosa di abituale e, sotto questo profilo, non sorprende. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché prendere atto in termini più netti dell’intervento correttivo successivo del Comune, rientra in una logica ben nota. Ma ciò non toglie che il significato concreto della vicenda resti evidente: se il Comune avesse dato seguito tempestivamente alla diffida, il giudizio si sarebbe potuto evitare davvero. Non in teoria, ma nei fatti.

C’è poi un altro aspetto decisivo. Se l’amministrazione fosse stata davvero convinta della piena correttezza del proprio operato, avrebbe difeso fino in fondo la propria scelta, senza annullare l’atto dopo la proposizione del ricorso. È vero che, in termini strettamente giuridici, l’annullamento di un atto non equivale automaticamente a un’esplicita ammissione di illegittimità. Tuttavia, resta un fatto politicamente e logicamente rilevante, e cioè che il Comune, dopo essere stato portato davanti al TAR, abbia cambiato condotta e rimosso proprio quell’atto che sosteneva di poter mantenere. Questo, se non costituisce una confessione formale, rappresenta comunque un indizio fortissimo del fatto che un problema reale esisteva, e che quel problema non è stato affrontato spontaneamente, ma solo dopo l’avvio del contenzioso.

In definitiva, la sentenza sceglie di leggere la vicenda come un semplice equivoco tecnico, privo di una vera lesione e risolvibile senza giudizio. Ma questa ricostruzione regge soltanto se si ignora che l’associazione aveva già tentato di ottenere quella correzione per via extra-giudiziale, senza risposta. Per questo, la questione non può essere ridotta a un malinteso contabile.

Il punto vero è che l’amministrazione non ha agito quando avrebbe dovuto, e ha costretto altri a sostenere un costo economico e umano che poteva essere evitato. È qui che sta la responsabilità politica e amministrativa, ed è qui che sta anche la parte più grave dell’intera vicenda.

Ci vediamo al Cabudanne de sos Poetas 2026 dal 25 agosto al 6 settembre

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